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Tutela dell’ambiente e degli animali: approvata legge costituzionale
Approvata dalla Camera dei deputati in via definitiva la proposta di legge costituzionale che modifica gli articoli 9 e 41 della Costituzione e incide direttamente sullo Statuto delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di tutela degli animali.
Il disegno di legge di riforma costituzionale, già approvato dal Senato con doppia deliberazione, è passato alla Camera, in seconda deliberazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Il testo, dopo la promulgazione ad opera del Presidente della Repubblica, sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Nello specifico, l’articolo 9 (che appartiene ai “Principi fondamentali” della Costituzione) si riferiva già alla tutela del patrimonio paesaggistico e del patrimonio storico e artistico della Nazione. Con la riforma si attribuisce alla Repubblica anche la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni, e viene esplicitato un principio di tutela per gli animali.
La modifica all’articolo 41, invece, sancisce che la salute e l’ambiente siano paradigmi da tutelare nelle iniziative economiche private, al pari della sicurezza, della libertà e della dignità umana. Lo stesso articolo modificato sancisce anche come le leggi, attraverso i programmi e i controlli, possano orientare l’iniziativa economica pubblica e privata non solo verso fini sociali ma anche verso quelli ambientali.
Di seguito si riportano gli articoli della Costituzione modificati (in corsivo le modifiche approvate):
Articolo 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.
Articolo 41
L’iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, alla salute, all’ambiente.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.
Le modifiche introdotte dal progetto di legge costituzionale approvato, infine, stabiliscono una clausola di salvaguardia per l’applicazione del principio di tutela degli animali negli Statuti speciali delle Regioni Sardegna, Sicilia e Valle d’Aosta e delle Provincie del Trentino-Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia.
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